Tutela dell’Immagine, Privacy e Live. Nemiciamici

Come pubblicare Live oggi senza avere problemi con il diritto d’immagine e la Privacy.

Spesso nessuno fa caso a questo “piccolo particolare”, che se si riprendono (con foto o video) persone da vicino e in primo piano e si condivide la loro immagine riconoscibile sul web, social, cartaceo è necessario un adempimento di legge (legge 22 aprile 1941 n. 633 all’art. 96): lL CONSENSO SCRITTO. Ovvero la firma di una liberatoria per l’utilizzo e la divulgazione dell’immagine.

Dove troviamo la regola, troviamo anche le eccezioni (ex art. 97 della medesima L. n. 633/1941): non è necessaria la liberatoria se

-la persona ritrattata è un personaggio pubblico

-la riproduzione è giustificata in situazioni di necessità di giustizia o di polizia,

-per scopi scientifici, didattici o culturali,

-in caso di avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, perché si dà per assunto che trovandosi ad un evento pubblico, proprio per la sua accezione di “pubblico” e non “privato” si accetti intrinsecamente la possibilità di essere ripresi. Tuttavia, va aggiunto che in questi casi l’oggetto dell’immagine deve essere l’evento pubblico, non una o più persone riconoscibili a quell’evento.

Per rimanere nella norma è d’obbligo non soffermarsi troppo sui primi piani ma procedere con panoramiche o con campi stretti su dettagli non riconducibili specificatamente ad una o più persone in particolare. Oppure ottenere la liberatoria.

Vale quindi sempre la regola generale, se non altro per motivi precauzionali, per cui se il volto di una persona non famosa è riconoscibile, la sua immagine non può essere pubblicata (su qualsiasi supporto cartaceo o sul web) senza il suo consenso. Inoltre, in ogni caso il ritratto non può essere pubblicato quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta (ex art. 96 L633/1941).

Abbiamo anche un altro collegamento da segnalare quello con il giornalismo e il diritto di cronaca. Infatti, tale diritto prevede che l’immagine altrui possa essere pubblicata e diffusa se si rispettano tre requisiti: veridicitàpertinenza e continenza. In altre parole, deve risultare che la foto/notizia sia vera, che esista un interesse pubblico per la sua pubblicazione e che la foto/notizia sia obiettiva.

La liberatoria, infine, deve far riferimento anche alla disciplina sulla privacy contenuta nel D. Lgs. 196/2003. Infatti, un dato personale è qualunque informazione che identifichi o consenta di identificare anche indirettamente tramite il riferimento a qualsiasi altra informazione una persona fisica, e la fotografia o video sono tali. Ciò significa che chi acquisisce il ritratto altrui dovrà anche informare il soggetto interessato a norma del citato D. Lgs. e raccogliere il suo consenso espresso.
Ciò è particolarmente importante perché la disciplina sulla privacy si applica a prescindere dalla diffusione del ritratto, quindi anche nel caso di mera detenzione dell’immagine per uso personale senza alcuna pubblicazione.

Ma come far fronte all’impegno pratico di chiedere e ottenere la liberatoria? Non bisogna scoraggiarsi, alla fine non è così difficile. Per Live o Shooting organizzati dove di solito ci sono non più di 3 o 4 persone coinvolte è facile: arrivare preparati e con le liberatorie già stampate. Occorre qualche minuto. Per gli eventi in luoghi pubblici, le fiere etc. come già specificato, il “trucco” è quello di fare panoramiche veloci, non riprendere persone da vicino, piuttosto di schiena e fare close-up su particolari senza che ci sia ritratto un volto. Se in Fiera o ad un evento intervistate una, due persone, basta la liberatoria di queste.

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Nel prossimo articolo parleremo dell’importanza della qualità, dalla cura dei contenuti alla qualità dell’immagine, nei progetti di Livestreaming.

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